Lo Statuto del Conflcub
(ultimo aggiornamento: 11 aprile 2011)
Art. 1 - Costituzione
È costituito il “Circolo ricreativo culturale – Confcommercio Club” fra i dipendenti della Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo – Confcommercio-Imprese per l’Italia e delle strutture ad essa collegate.
Confcommercio Club ha sede in Roma.
Art. 2 - Scopi
Il Confcommercio Club di seguito denominato “ConfClub”, non ha fini di lucro e si propone di promuovere ed attuare iniziative di carattere sociale, turistico, assistenziale, previdenziale, culturale, artistico, ricreativo e sportivo, anche al fine di favorire l’instaurarsi di relazioni interpersonali tra i soci con iniziative attuate e divulgate a Roma o nelle diverse sedi del sistema associativo.
Art. 3 - Soci
I soci del ConfClub sono effettivi ed aggregati.
Sono soci effettivi i dipendenti ed ex dipendenti della Confcommercio.
Sono soci aggregati gli altri soggetti delle strutture ad essa collegate che hanno sede operativa sul territorio metropolitano o altrove in Italia e all’estero.
È facoltà del Consiglio direttivo riconoscere, con propria delibera, la qualifica di socio effettivo ai soggetti di cui al 3o comma.
Art. 4 - Modalità di associazione
La qualifica di socio si acquisisce, purché ne sussistano le condizioni di cui all’art. 3, su domanda dell’interessato, da presentarsi alla Segreteria che la porterà all’attenzione del Consiglio direttivo del ConfClub per l’approvazione.
La domanda si considera accolta qualora entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della stessa l’interessato non riceva comunicazione contraria.
L’adesione impegna il socio per una annualità con decorrenza 1o gennaio di ciascun anno.
L’adesione impegna il socio per una annualità con decorrenza 1o gennaio di ciascun anno.
L’adesione si intende tacitamente rinnovata per l’anno successivo se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni entro il mese di dicembre, da recapitare alla Segreteria del ConfClub.
All’atto dell’adesione dovrà essere corrisposta la quota associativa per l’anno in corso.
Art. 5 - Dimissioni
La qualifica di socio si perde:
- per dimissioni;
- a seguito di delibera del Consiglio Direttivo quando il socio:
- abbia compromesso o danneggiato gli interessi generali degli associati;
- abbia svolto opera contraria ai fini ed all’azione del “Club”;
- per mancato pagamento della quota sociale, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Il socio è comunque tenuto al versamento della quota associativa per il periodo di adesione.
Art. 6 - Quote associative
Il consiglio Direttivo, di anno in anno, determina la misura delle quote sociali relative ai soci effettivi ed ai soci aggregati e le eventuali quote d’iscrizione.
La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Art. 7 - Diritti dei soci
Tutti i soci, salvo esplicite limitazioni deliberate dal Consiglio Direttivo hanno diritto a:
- frequentare i locali del “Club”;
- usare tutto il materiale esistente nel rispetto degli interessi comuni;
- prendere parte ad ogni attività del “Club”;
- usufruire di tutte le agevolazioni connesse al possesso della qualifica di socio del “Club”.
Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea ma per le cariche elettive possono concorrere solamente i soci effettivi.
In deroga al comma precedente, i soci aggregati possono presentare la propria candidatura per il solo Consiglio direttivo ma con il massimo di una candidatura per ciascun Ente collaterale cui risultino associati.
Art. 8 - Organi
Sono organi del Confcommercio Club:
- l’Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio sindacale.
Art. 9 - Assemblea
L’Assemblea dei soci, può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria elegge fra i suoi componenti:
- il Presidente:
- i componenti del Consiglio Direttivo, in numero non superiore a dieci.
L’Assemblea straordinaria delibera:
- in caso di modifiche statutarie;
- in caso di scioglimento del Dopolavoro;
- approva il rendiconto gestionale.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, entro il giorno 30 del mese di aprile.
L’Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino l’opportunità o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci effettivi.
L’Assemblea può essere convocata dal Presidente anche su richiesta del Collegio Sindacale.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide in prima convocazione se sono presenti o rappresentati per delega almeno il 70% dei soci più uno ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti o rappresentati per delega.
Ogni socio, effettivo o aggregato, può essere delegato da un altro socio a rappresentarlo in Assemblea, tuttavia, ciascun socio non potrà essere portatore di più di due deleghe.
L’Assemblea deve essere convocata via e-mail con preavviso di almeno dieci giorni e pubblicata sul sito ConfClub. L’avviso di convocazione dell’Assemblea, recante l’ordine del giorno della stessa, l’ora e il luogo della riunione. La convocazione va affissa, inoltre, in tutte le bacheche delle sedi di strutture collegate. In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata con preavviso di cinque giorni lavorativi.
In caso di assemblea elettiva, è facoltà di tutti i soci effettivi presentare, per iscritto, almeno 15 giorni lavorativi prima dell’Assemblea, la propria candidatura o una lista. Per i soci aggregati si rinvia all’art. 7,3o comma.
La Segreteria è tenuta a darne comunicazione in occasione della convocazione assembleare.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.
Le votazioni sono di norma effettuate mediante scrutinio segreto o per acclamazione o per appello nominale. Ogni socio ha diritto a un voto.
Per l’elezione delle cariche sociali deve essere adottato il sistema della votazione a scrutinio segreto.
In caso di assemblea elettiva, viene eletto un Presidente assembleare, che ne dirige i lavori, e due scrutatori.
Art. 10 - Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale del “Club”, ha il potere di firma che può delegare, presiede il Consiglio Direttivo, convoca l’Assemblea ed attua le direttive generali deliberate dall’Assemblea a dal Consiglio Direttivo. Adotta tutti i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali.
Il Presidente può sostituirsi nelle decisioni del Consiglio direttivo, salvo ratificare, alla prima riunione utile, la decisione presa.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate pro-tempore dal Vice Presidente Vicario.
In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente Vicario, entro trenta giorni, provvede a convocare l’Assemblea per la nomina di un nuovo Presidente.
È facoltà del presidente proporre al Consiglio direttivo l’adesione fino ad un massimo di cinque soci paganti la quota di “aggregato” per ciascun mandato, che abbiano requisiti diversi da quelli previsti all’art. 3, 2° e 3° comma.
Art. 11 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo promuove e regola l’indirizzo generale dell’attività del Confcommercio Club e provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione, elabora i regolamenti interni, predispone il rendiconto gestionale, è responsabile del regolare funzionamento del “Club”, nonché del corretto impiego dei fondi e della custodia del patrimonio del “Club”.
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, su proposta del Presidente, nomina fra i suoi componenti un Vice Presidente Vicario, un altro vice Presidente e provvede alla nomina dell’Amministratore.
Il Consiglio direttivo può, su proposta del Presidente, prevedere la possibilità di cooptare un numero non superiore a quattro soci (due effettivi e due aggregati).
Il Presidente, nella prima riunione del Consiglio Direttivo, attribuisce i vari incarichi ai singoli Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno 2 volte l’anno per garantire una efficace promozione e regolazione delle attività sociali.
In caso di vacanza di un Consigliere subentra il primo dei non eletti, che permane nella carica fino alla naturale scadenza delle cariche sociali.
In caso di mancanza dei primi dei non eletti, il Consiglio direttivo può cooptare persone aventi gli stessi requisiti di cui all’art. 3, 2o e 3o comma, fino al ripristino del numero di consiglieri minimo previsto dal presente statuto.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o qualora ne sia avanzata richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri e, comunque, non meno di una volta ogni sei mesi.
La convocazione è inviata per e-mail con preavviso di almeno cinque giorni (in caso di urgenza tre giorni); la stessa dovrà contenere l’ordine del giorno, ora e luogo della riunione.
Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto, del Presidente.
Il Consiglio può autoconvocarsi su richiesta di almeno quattro Consiglieri.
Alle riunioni di Consiglio possono essere invitati per consultazioni, senza diritto di voto, singoli soci impegnatisi volontariamente in iniziative sociali nell’interesse del ConfClub.
Con propria delibera il Consiglio può invitare permanentemente alle riunioni del direttivo, senza diritto di voto, il responsabile di ciascun Ente collaterale ove siano presenti associati Confclub.
Art. 12 - Decadenza
Il Consigliere che non partecipi a più di cinque riunioni consecutive, decade automaticamente dalla carica ed è sostituito ai sensi dell’art. 11, sesto comma.
Art. 13 - Collegio Sindacale
Il Collegio sindacale, composto da due sindaci effettivi ed uno supplente, ha fra i suoi compiti l’esame del rendiconto gestionale predisposto dal Consiglio Direttivo, che deve essere approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno. Il Presidente del Collegio, senza diritto di voto, può partecipare alle riunioni del Consiglio.
Art. 14 - Durata delle cariche
Il Presidente, i Consiglieri ed i Sindaci durano in carica due anni e possono essere rieletti.
Art. 15 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 16 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto da presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile in materia.
In particolare si riafferma il principio secondo cui in caso di scioglimento del ConfClub il patrimonio dell’Ente sarà ridistribuito ai soci iscritti.

